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D.P.R. 12/03/2003 n. 1205. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri. 6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei Ministri. 7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza. 8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel caso previsto dall'art. 1-bis, comma 2, del Decreto-Legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella Legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell'ambiente. Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto». - Il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, reca: «Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale». -La Legge 6 dicembre 1991, n. 394, reca: «Legge quadro sulle aree protette ». Art. 7. Modifiche all'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 1. L'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 è sostituito dal seguente: «Art. 6 (Zone di protezione speciale). 1. La rete "Natura 2000" comprende le Zone di protezione speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'articolo 1, comma 5, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157. 2. Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si applicano anche alle zone di protezione speciale di cui al comma 1.». Note all'art. 7: -Per il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, vedi note alle premesse. -La direttiva 79/409/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L. 103 del 25 aprile 1979. -La Legge 11 febbraio 1992, n. 157, reca: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio». L'art. 1, comma 5, così recita: «5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'art. 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione dei biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente». Art. 8. Modifiche all'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 1. L'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 è sostituito dal seguente: «Art. 7 (Indirizzi di monitoraggio, tutela e gestione degli habitat e delle specie) 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio Decreto, sentiti il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le linee guida per il monitoraggio, per i prelievi e per le deroghe relativi alle specie faunistiche e vegetali protette ai sensi del presente rogolamento. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle linee guida di cui al comma precedente, disciplinano l'adozione delle misure idonee a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari, dandone comunicazione ai Ministeri di cui al comma 1.». Nota all'art. 8: -Per il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, vedi note alle premesse. Art. 9. Modifiche all'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica settembre 1997, n. 357 1. All'articolo 8, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 dopo le parole: «Ministero dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «e della tutela del territorio» . Note all'art. 9: -Per il Decreto del Presidente della repubblica 8 settembre 1997, n. 357, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 8, così come modificato dal Decreto qui pubblicato, così recita: Art. 8 (Tutela delle specie faunistiche). - 1. Per le specie animali di cui all'allegato D, lettera a), al presente regolamento, è fatto divieto di b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo ri produttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta. 2. Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera a), è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. 3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo. 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato D, lettera a), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero dell'ambiente. 5. In base alle informazioni raccolte il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione.». Art. 10. Modifiche all'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 1. All'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Qualora risulti necessario sulla base dei dati di monitoraggio, le regioni e gli Enti parco nazionali stabiliscono, in conformità alle linee guida di cui all'articolo 7, comma 1, adeguate misure per rendere il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato E, nonchè il loro sfruttamento, compatibile con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.» b) al comma 2 le parole da: «, in particolare» fino a: «di cui all'articolo 7» sono soppresse. Nota all'art. 10: -Per il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 10, così come modificato dal Decreto qui pubblicato, così recita: «Art. 10 (Prelievi). 1. Qualora risulti necessario sulla base dei dati di monitoraggio, le regioni e gli Enti parco nazionali stabiliscono, in conformità alle linee guida di cui all'art. 7, comma 1, adeguate misure per rendere il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato E, nonchè il loro sfruttamento, compatibile con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente. 2. Le misure\ di cui al comma 1 possono comportare a) le prescrizioni relative all'accesso a determinati settori b) il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni c) la regolamentazione dei periodi e dei metodi di prelievo d) l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione e) l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote f) la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, del possesso o del trasporto finalizzato alla vendita di esemplari g) l'allevamento in cattività di specie animali, nonchè la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurne il prelievo nell'ambiente naturale h) la valutazione dell'effetto delle misure adottate. 3. Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillità delle specie, di cui all'allegato E, e in particolare a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a) b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato E, lettera b)». 1. All'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni a) ai commi l e 3 dopo le parole: «Ministero dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «e della tutela del territorio» b) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «per operazioni» sono soppresse le seguenti: «di riproduzione». Nota all'art. 11: -Per il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 11, così come modificato dal Decreto qui pubblicato, così recita: «Art. 11 (Deroghe). 1. Il Ministero dell'ambiente, e della tutela del territorio sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli articoli 8, 9 e 10, comma 3, lettere a) e b), a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di distribuzione naturale, per le seguenti finalità a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali b) per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque ed alla proprietà c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva e in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato D. 2. Qualora le deroghe, di cui al comma 1, siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato D, lettera a), sono comunque vietati tutti i mezzi non selettivi, suscettibili di provocarne localmente la scomparsa o di perturbarne gravemente la tranquillità, e in calmente la scomparsa o di perturbarne gravemente la tranquillità, e in particolare a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, let tera a) |
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